REGOLAMENTO IN MATERIA DISCIPLINARE DEGLI ALUNNI

 

Art. 1 Comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze, lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante/studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso I'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale  che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale culturale.

Art.2 - Diritti degli studenti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi I'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Lo studente

ha inoltre diritto a una valutazione trasparente, tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

6. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;

b) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

c) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap:

d) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

e) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art.3 - Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1 .

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti scolastici.

5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente I'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art.4 - Mancanze disciplinari

1. I comportamenti contrari ai doveri di cui all’art. 3 e al Patto di corresponsabilità configurano mancanze disciplinari. In particolare, costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:

a) ritardi;

b) assenze non giustificate;

c) mancanza del materiale didattico occorrente;

d) non rispetto delle consegne a casa;

e) non rispetto delle consegne a scuola;

f) disturbo delle attività didattiche;

g) tenere il telefonino o altri apparecchi elettronici accesi;

h) linguaggio irriguardoso e offensivo verso gli altri;

i) sporcare l’ambiente scolastico;

l) danneggiare materiali, arredi e strutture;

m) violenze psicologiche verso gli altri;

n) violenze fisiche verso gli altri;

o) reati e compromissione dell’incolumità delle persone.

2. In caso di mancanze disciplinari, gli organi di cui all’art. 6 valutano I’opportunità di irrogare le sanzioni di cui all’art. 5.

Art. 5 – Sanzioni

a) richiamo verbale:

b) consegna da svolgere in classe;

c) consegna da svolgere a casa;

d) ammonizione scritta sul registro di classe:

e) sequestro del telefonino (privo della sim card) o di altre apparecchiature il cui uso è vietato e consegna degli stessi alla famiglia;

f) esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi d’istruzione, visite guidate);

g) allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni;

h) allontanamento dalla scuola oltre i quindici giorni;

i) allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi;

l) per le mancanze di cui all’art. 4 lett. i) ed l) lo studente è tenuto a pagare il danno o a pulire gli ambienti in orario extrascolastico o durante la ricreazione.

Art. 6 – Organi competenti ad infliggere la sanzione

1. ll singolo docente e il dirigente scolastico possono irrogare le sanzioni di cui all’art. 5 dalla lett. A) alla lett. E).

2. ll Consiglio di Classe e il Dirigente Scolastico possono irrogare le sanzioni di cui all’art. 5 lett. l).

3. Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni di cui all'art. 5, lett. f) e g).

4. Il Consiglio d 'Istituto può irrogare le sanzioni di cui all'art.5 lett. h) e i).

Art. 7 - Procedimento disciplinare

1. Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue: contestazione dei fatti da parte del docente o del dirigente scolastico; esercizio del diritto di difesa da parte dello studente; decisione.

2. Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.

3. Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola e il pagamento del danno, lo studente può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori.

4. Può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con attività in favore della comunità scolastica.

5. In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico o del coordinatore di classe da lui delegato.

Art. 8 - Organo di Garanzia e impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni.

2. Dell'Organo di garanzia fanno parte: un docente e due rappresentanti dei genitori designati dal consiglio di istituto. E’ presieduto dal dirigente scolastico. Dura in carica tre anni.  

3- L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10 ottobre 2008 con deliberazione n. 3.

 

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