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Art. 1 Comunità scolastica 1. La scuola è luogo
di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle
conoscenze, lo sviluppo della coscienza critica. 2. La scuola è una
comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale. In essa ognuno
con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la
formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio,
lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle
situazioni di svantaggio. 3. La comunità
scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale,
fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle
relazioni insegnante/studente, contribuisce allo sviluppo della
personalità dei giovani, anche attraverso I'educazione alla
consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro
senso di responsabilità e della loro autonomia individuale. 4. La vita della
comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero,
di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone
che la compongono, quale che
sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica,
sociale culturale. Art.2 - Diritti degli studenti 1. Lo studente ha
diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che
rispetti e valorizzi I'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità
delle idee. 2. La comunità
scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il
diritto dello studente alla riservatezza. 3. Lo studente ha
diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano
la vita della scuola. 4. Lo studente ha
diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della
scuola. Lo studente ha inoltre diritto a
una valutazione trasparente, tempestiva, volta ad attivare un processo
di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza
e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 5. Gli studenti
stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa
della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce
iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e
cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 6. La scuola si impegna
a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: a) un ambiente
favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo
didattico di qualità; b) iniziative concrete
per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la
prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; c) la salubrità e la
sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli
studenti anche con handicap: d) la disponibilità di
un'adeguata strumentazione tecnologica; e) servizi di sostegno
e promozione della salute e di assistenza psicologica. Art.3 - Doveri degli studenti 1. Gli studenti sono
tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente
agli impegni di studio. 2. Gli studenti sono
tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del
personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto,
anche formale, che chiedono per se stessi. 3. Nell'esercizio dei
loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti
a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui
all'articolo 1 . 4. Gli studenti sono
tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate
dai regolamenti scolastici. 5. Gli studenti sono
tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i
sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non
arrecare danni al patrimonio della scuola. 6. Gli studenti
condividono la responsabilità di rendere accogliente I'ambiente
scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita
della scuola. Art.4 - Mancanze disciplinari 1. I comportamenti
contrari ai doveri di cui all’art. 3 e al Patto di corresponsabilità
configurano mancanze disciplinari. In particolare, costituiscono
mancanze disciplinari i seguenti comportamenti: a) ritardi; b) assenze non
giustificate; c) mancanza del
materiale didattico occorrente; d) non rispetto delle
consegne a casa; e) non rispetto delle
consegne a scuola; f) disturbo delle
attività didattiche; g) tenere il telefonino
o altri apparecchi elettronici accesi; h) linguaggio
irriguardoso e offensivo verso gli altri; i) sporcare
l’ambiente scolastico; l) danneggiare
materiali, arredi e strutture; m) violenze
psicologiche verso gli altri; n) violenze fisiche
verso gli altri; o) reati e
compromissione dell’incolumità delle persone. Art. 5 – Sanzioni a) richiamo verbale: b) consegna da svolgere
in classe; c) consegna da svolgere
a casa; d) ammonizione scritta
sul registro di classe: e) sequestro del
telefonino (privo della sim card) o di altre apparecchiature il cui uso
è vietato e consegna degli stessi alla famiglia; f) esclusione dalle
attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi
d’istruzione, visite guidate); g) allontanamento dalla
scuola fino a quindici giorni; h) allontanamento dalla
scuola oltre i quindici giorni; i) allontanamento dalla
scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione
all’esame di Stato conclusivo del corso di studi; l) per le mancanze di
cui all’art. 4 lett. i) ed l) lo studente è tenuto a pagare il danno
o a pulire gli ambienti in orario extrascolastico o durante la
ricreazione. Art. 6 – Organi competenti ad
infliggere la sanzione 1. ll singolo docente e
il dirigente scolastico possono irrogare le sanzioni di cui all’art. 5
dalla lett. A) alla lett. E). 2. ll Consiglio di Classe e
il Dirigente Scolastico possono irrogare le sanzioni di cui all’art. 5
lett. l). 3. Il Consiglio di
Classe può irrogare le sanzioni di cui all'art. 5, lett. f) e g). 4. Il Consiglio d
'Istituto può irrogare le sanzioni di cui all'art.5 lett. h) e i). Art. 7 - Procedimento disciplinare 1. Le sanzioni
disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato
come segue: contestazione dei fatti da parte del docente o del dirigente
scolastico; esercizio del diritto di difesa da parte dello studente;
decisione. 2. Lo studente può
esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto. 3. Per le sanzioni che
prevedono l'allontanamento dalla scuola e il pagamento del danno, lo
studente può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori. 4. Può essere offerta
allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni
con attività in favore della comunità scolastica. Art. 8 - Organo di Garanzia e
impugnazioni 1. Contro le sanzioni
disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia
interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro
irrogazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel
termine di dieci giorni. 2. Dell'Organo di
garanzia fanno parte: un docente e due rappresentanti dei genitori
designati dal consiglio di istituto. E’ presieduto dal dirigente
scolastico. Dura in carica tre anni.
3- L'organo di garanzia
di cui al comma 1 decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse,
anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito
all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle
studentesse e degli studenti. |